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ORGANIZZAZIONE

L’Eurosistema è costituito dalla BCE e dalle banche centrali nazionali (BCN) dei paesi dell’UE che hanno adottato l’euro. Conformemente all’articolo 8 dello Statuto del Sistema europeo di banche centrali (Statuto del SEBC), sono gli organi decisionali della BCE a governare l’Eurosistema assumendo, nei rispettivi ambiti di competenza, tutte le decisioni necessarie affinché quest’ultimo sia in grado di svolgere i propri compiti.
Salvo per le mansioni che lo Statuto del SEBC assegna in via esclusiva alla BCE, non viene indicato in quale misura le politiche adottate da quest’ultima debbano essere attuate mediante attività svolte dalla stessa oppure tramite le BCN. Per la maggior parte, l’effettiva ripartizione dei compiti all’interno dell’Eurosistema è stata improntata al principio del decentramento: per quanto possibile ed opportuno, la BCE si avvale delle banche centrali nazionali per eseguire operazioni che rientrano nei compiti dell’Eurosistema (cfr. articolo 12.1 dello Statuto del SEBC).
La BCE e le BCN operano, pertanto, congiuntamente al fine di raggiungere gli obiettivi comuni dell’Eurosistema. Tuttavia, conformemente all’articolo 9.2 dello Statuto del SEBC, la BCE è tenuta ad assicurare che tutti i compiti siano assolti in modo adeguato e coerente all’interno dell’area dell’euro; a tal fine, la BCE ha la facoltà di fornire indirizzi e istruzioni alle BCN.
OR.011 01/12
Banca centrale europea